Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

Art. 38 – Articolo così modificato dall’art.32, comma 1, lett. a), b), c), del D.Lgs. 97/2016 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche:

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
  2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n.78, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne un’agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

 

Le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate saranno pubblicate non appena sarà disponibile lo schema tipo di riferimento redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

È da evidenziare che le Pubbliche Amministrazioni (definite dal decreto legislativo n. 165/2001 art.1 comma 2) adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 – art. 9-bis "mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati". 

 

In assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione, L.190/2012 art. 1 co. 32, per la parte lavori si inserisce il collegamento ipertestuale alla BDPA: OpenBDAP – Banca dati Amministrazioni Pubbliche

 

 

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Art. 38 – Articolo così modificato dall’art.32, comma 1, lett. a), b), c), del D.Lgs. 97/2016 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche:

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
  2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n.78, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne un’agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

 

Le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate saranno pubblicate non appena sarà disponibile lo schema tipo di riferimento redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

È da evidenziare che le Pubbliche Amministrazioni (definite dal decreto legislativo n. 165/2001 art.1 comma 2) adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 – art. 9-bis "mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati". 

 

In assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione, L.190/2012 art. 1 co. 32, per la parte lavori si inserisce il collegamento ipertestuale alla BDPA: OpenBDAP – Banca dati Amministrazioni Pubbliche

Ultimo aggiornamento: 28/10/2023